Martedì, 03 Dicembre 2024
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Ordinanza Tribunale di Bassano del Grappa:part-time

Una ulteriore pronuncia del Tribunale di Bassano del Grappa, che segue alle due precedenti pubblicate sul nostro sito in prima pagina, è stata depositata in merito all'interpretazione dell'articolo 16 della Legge n. 183/2010, anche conosciuta come Collegato Lavoro: è la prima sentenza di appello, in ordine alla revisione e trasformazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, da parte delle amministrazioni dei contratti di lavoro a orario ridotto in contratti a tempo pieno, che conferma una prima ordinanza che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento con cui l’amministrazione aveva annullato il part time adducendo generiche esigenze di servizio.

Il giudice conferma che nel caso concreto non sussiste alcun pregiudizio attuale e che il ripristino del full time ha rappresentato un evento che ha inciso pesantemente sulla vita personale del dipendente.

Il testo della sentenza assume uno specifico valore in quanto costituisce la prima sentenza di secondo grado che mette in discussione la revoca unilaterale del part time da parte del datore di lavoro, confermando quanto dalla Cisl Fp più volte sostenuto al riguardo.

 

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Risorse aggiuntive: accolta la posizione della Cisl Fp

indexL’art. 16, comma 5, della manovra Finanziaria 2011-2014 (D.L. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011) prevede che le singole amministrazioni possono predisporre piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione, di digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento.

Una parte dei risparmi conseguiti attraverso questi piani saranno attribuiti alla contrattazione integrativa con il vincolo di destinarne il 50% (25% del totale dei risparmi) al sistema premiante previsto dal D.lgs. 150/2009.

Si tratta di un percorso fortemente voluto dalla CISL FP che, senza incidere sulle esigenze prioritarie di consolidamento e di risanamento delle finanze pubbliche imposte da una situazione italiana ed europea particolarmente difficile, sollecita le amministrazioni pubbliche a reperire risorse attraverso rigore e razionalizzazione al fine di realizzare un complesso programma di azioni volte a rendere disponibili servizi migliori ai cittadini e alle imprese che operano sul territorio valorizzando, nel contempo, le professionalità coinvolte.

In alcuni Enti è stata evidenziata l’incompatibilità della norma richiamata con altre previsioni normative in vigore, in particolare con l’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 che prevede che fino al 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non può superare il corrispondente tetto del 2010.

Una simile interpretazione è tuttavia priva di fondamento.

Le risorse previste dall’art. 16 trovano infatti il loro presupposto nei risparmi eventuali generati da specifici piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa che le amministrazioni pubbliche possono adottare. Di conseguenza l’incremento delle risorse per la contrattazione collettiva avviene solo a risparmio verificato e a fronte di costi specifici della contrattazione collettiva che restano comunque invariati.


Giovedi 24 novembre 2011

 

Ore 13.45-15.45 3 media

 

Venerdi 25 novembre 2011

 

Ore 9.15-11.15 3 media

Ore 11.30-13.30 classi superiori

Ore 14-16 classi superiori

 

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Riorganizzazione CRI: esito incontro 3 novembre

CRISi è svolto il 3 novembre un incontro indetto per proseguire nell’analisi della bozza di decreto relativo al riordino della Croce Rossa Italiana.

La  Cisl Fp, avendo constatato che non erano state ancora accolte tutte le proprie osservazioni avanzate nel corso delle precedenti riunioni, ha richiesto l’attivazione immediata di un tavolo di confronto più ampio che faccia registrare anche la partecipazione di quanti, fra le Istituzioni interessate al riordino, hanno potere decisionale diretto.

Durante l'incontro la nostra federazione ha ribadito le proprie richieste, sottolineando in particolare che non risultano ancora recepite pur rappresentando obiettivi da conseguire per garantire appieno i livelli occupazionali e le professionalità conseguite dai lavoratori.

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Revoca part time: due sentenze importanti per i lavoratori

Due recenti sentenze del Tribunale di Bassano del Grappa - Sezione Lavoro - hanno accolto il ricorso presentato da due dipendenti contro i provvedimenti di revoca del part time adottati dal Ministero della Giustizia.

Nella prima sentenza l’amministrazione aveva annullato il part time producendo generiche esigenze di servizio. Il giudice dopo avere richiamato la normativa di riferimento, evidenzia che spetta alla pubblica amministrazione dimostrare con adeguate argomentazioni l’esistenza di quel pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione che giustifica la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel caso analizzato l’ente ha richiamato un pregiudizio futuro (“nel giro di un paio di anni e forse anche prima, la pianta organica amministrativa effettiva potrebbe restringersi, nella migliore delle ipotesi a due unità”…) puramente ipotetico.

Anche con il secondo pronunciamento il giudice ha sospeso gli effetti della revoca del part time nei confronti del ricorrente poiché  le giustificazioni presentate non legittimano la revoca e non appaiono attuali non avendo una data certa di verificazione.

Vista l'importanza di questi due esiti giudiziari si allegano i testi delle due sentenze.


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